Ricorso avverso il giudizio di idoneità, temporanea o totale
La normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro prevede, per lavorazioni che comportino l'esposizione a specifici rischi, elencati in diverse norme, l'obbligo per il datore di lavoro di far sottoporre i lavoratori da parte dei "medici competenti" a visite mediche preventive e periodiche, al fine di valutare la loro idoneità alla mansione.
E' dovere del lavoratore, altresì, sottoporsi a tali accertamenti, che comportano un giudizio vincolante per la possibilità di poter continuare a svolgere le mansioni che comportano l'esposizione agli specifici rischi.
Nel caso in cui il giudizio del medico competente non sia condiviso, l'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 prevede la possibilità per il lavoratore, o per il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, di inoltrare ricorso all’organo di vigilanza della Azienda Sanitaria territorialmente competente sulla ditta (per la provincia di Trieste la SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro).
- domanda in carta semplice;
- copia del giudizio del medico competente;
- tutta la documentazione clinica in possesso del lavoratore interessato, che può essere collegata all'espressione del giudizio del medico competente
- Ricorso avverso giudizio [pdf - 264,52 KB] (il link apre una nuova finestra)
Su richiesta dell'interessato entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio .
L'organo di vigilanza territorialmente competente (per la provincia di Trieste la SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il ricorrente sarà chiamato per colloquio/visita presso la SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.
60 giorni dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di ulteriori dati/referti clinici richiesti.
La prestazione è gratuita se richiesta dal lavoratore, a pagamento se richiesta dal datore di lavoro così come previsto dal tariffario regionale (154,96 euro).
Dove e quando
contatti
- telefono: +39 040 3997402
- fax: +39 040 3997403
- e-mail: segr.uopsal@asugi.sanita.fvg.it
sede
Via Giovanni Sai 1 - 3
34128 Trieste (TS )
indicazioni stradali (il link apre una nuova finestra)
orario di apertura al pubblico
da lunedì a venerdì (esclusi festivi)
9:00 - 13:00 e 14:00 -15:00
"Sportello informativo per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro" rivolto a lavoratori, datori di lavoro, medici competenti, responsabili e addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP-ASPP) Aziendali e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
- attivo telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ai recapiti telefonici 040 3997115 e 040 3997402 o attraverso la casella di posta elettronica all’indirizzo segr.uopsal@asugi.sanita.fvg.it
responsabile:
Direttore SC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
struttura di riferimento:
SC Prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro
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Direttore SC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
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responsabile:
Direttore Amministrativo
struttura di riferimento:
Direzione Amministrativa
- D. Lgs. 81/2008.
data ultima modifica: 26 marzo 2024