Ricostituzione rapporto di lavoro

Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere la ricostituzione dello stesso.

Popolazione interessata all’inserimento lavorativo in ASU GI, con specifico riferimento agli ex dipendenti.

Posto vacante, mantenimento dei requisiti per l’accesso dall’esterno e parere favorevole della Direzione di competenza.

Per il personale del comparto il termine per la richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro è 5 anni; per il personale della dirigenza 2 anni dalla cessazione.

La stessa facoltà è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea.

Istanza da parte dell’ex dipendente.

Richiesta compilata dall’ex dipendente su carta semplice e inoltrata alla SC Gestione del Personale che verificherà i presupposti normativi e acquisirà i pareri necessari.

L’ufficio verifica i presupposti di legge e contrattuali, la rispondenza ai fabbisogni e la capienza della dotazione organica;

in caso di esito favorevole, viene predisposto un provvedimento dirigenziale che indica la decorrenza. Il dipendente viene poi invitato a sottoscrivere il contratto individuale.

Ricorso al giudice ordinario.

Dove e quando

responsabile:
Direttore Generale

struttura di riferimento:
Direzione Generale

responsabile:
Direttore Amministrativo

struttura di riferimento:
Direzione Amministrativa

  • Art. 30 D.Lgs 1651/01 e smi;
  • Contratti Nazionali nel tempo vigenti, per l’area professionale di riferimento.