Pagina informativa esenzioni ticket
Tutti gli assistiti NON ESENTI sono tenuti al pagamento del ticket prima dell'effettuazione della prestazione. In caso di mancato pagamento del ticket la prestazione non verrà eseguita.
Il diritto all'esenzione ticket per età e reddito può essere fatto valere fino al momento dell'erogazione della prestazione (ritiro del referto) e non a prestazione già ottenuta.
Non si procede al rimborso di un ticket pagato autocertificando la propria condizione di esenzione età e reddito in un tempo successivo a quello di erogazione della prestazione.
Applicazione delle norme sulla mancata disdetta dell’appuntamento e mancato ritiro referto
Ai sensi del D.G.R. FVG 2034/2015 "Organizzazione e regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi d'attesa nella regione Friuli Venezia Giulia", la mancata presentazione all'appuntamento senza averlo disdetto almeno 3 giorni prima della data di esecuzione delle prestazioni, comporta il pagamento per intero della prestazione, anche in presenza di esenzioni di qualsiasi tipo ( età e reddito, patologia ecc..)
Il mancato ritiro del referto entro 30 giorni comporta il pagamento per intero della prestazione, anche in presenza di esenzioni di qualsiasi tipo ( età e reddito, patologia ecc..)
Esenzioni per età e reddito
L'esenzione dal pagamento del ticket per età e reddito opera con due modalità:
- l'assistito che risulta esente all'interno del Servizio Sanitario Regionale in quanto certificato direttamente dal MEF (Ministero Economia e Finanze) non deve autocertificare il proprio diritto all'esenzione. La lista degli esenti MEF viene fornita dal Sistema Tessera Sanitaria (MEF) entro il 1° aprile di ogni anno, con validità 1.4-31.3, fatta salva eventuale proroga di 30gg. (fino al 30.04) su indicazione della Regione FVG di tutte le autocertificazioni comprese quelle provvisorie con esclusione del cod. E02. La lista degli esenti MEF è in possesso dei medici di base e specialisti del FVG per cui all’assistito non viene rilasciata copia dai Cup, salvo che all’assistito non necessiti per l’inserimento del codice di esenzione su prescrizioni effettuate dai medici specialisti fuori regione.
- l'assistito non certificato direttamente dal MEF (Ministero Economia e Finanze) all'interno del Servizio Sanitario Regionale che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.24.12.1993 n° 537 e successive modificazioni per far valere il proprio diritto all'esenzione può rivolgersi agli sportelli CUP della AAS di competenza per la sottoscrizione di apposito modello unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità oppure può registrare autonomamente il proprio diritto all'esenzione utilizzando la Carta Regionale dei Servizi, collegandosi al sito dedicato http://servizi.regione.fvg.it/portale/. L'originale della dichiarazione sottoscritta dall'assistito deve essere acquisito agli atti dell'Azienda, allo stesso sarà consegnata una copia, comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di esenzione.
Prima di autocertificare l’esenzione ticket per eta’/reddito l’assistito deve verificare se rientra nei casi previsti dalla normativa di seguito riepilogata rivolgendosi agli uffici competenti (es. Caf, patronati, …):
E01 soggetto di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, inferiore a euro 36.151,98
E02 disoccupato/a e familiari fiscalmente a carico di disoccupato, che ha presentato ad un Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e succ. modificazioni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, inferiore a euro 8.263,31, per nuclei familiari di una sola persona, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
E03 titolare di pensione sociale o assegno sociale e familiari fiscalmente a carico
E04 titolare di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, e familiari fiscalmente a carico , purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, inferiore a euro 8.263,31, per nuclei familiari di una sola persona, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
Le autocertificazioni per l'esenzione con cod. E01- E03-E04 hanno validità dalla data di registrazione a CUP e fino al 31.03 dell'anno successivo (fatta salva proroga al 30.04 da parte della regione FVG).
L'autocertificazione con cod. E02 relativa allo stato di disoccupazione scade sempre il 31.12 di ogni anno in quanto esclusa dalla certificazione del MEF.
L' assistito che ha perso il diritto all'esenzione a seguito di cambiamento della propria condizione (situazione reddituale, composizione del nucleo, perdita dello stato di disoccupazione, ...) deve recarsi presso gli sportelli Cup per procedere alla revoca o annullamento della autocertificazione.
I requisiti necessari per il diritto all'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione specialistica poiché, secondo le disposizioni del DM 11/12/2009, è all'atto della prescrizione che si rileva il diritto all'esenzione.
Pertanto, se tra il momento della compilazione della ricetta e il momento in cui si fruisce della prestazione, decade il diritto all'esenzione, non si sarà comunque tenuti al pagamento del ticket.
Il medico prescrittore (di base o specialista) è tenuto a riportare nella ricetta il codice di esenzione negli appositi spazi riservati, previa verifica a sistema informatico della condizione di esenzione dell’assistito e conferma del mantenimento del diritto da parte dell’assistito.
La responsabilità di usufruire delle prestazioni in regime di esenzione è sempre dell'assistito.
L'Azienda riconosce l'esenzione dal ticket solo in presenza del relativo codice di esenzione riportato dal medico prescrittore sulla ricetta, diversamente l'assistito è tenuto al pagamento del ticket prima dell’esecuzione della prestazione.
L'assistito in possesso di una esenzione per invalidità che lo esclude dal pagamento totale del ticket (es. invalido civile superiori a 2/3, invalido di servizio appartenente alle categorie da I a V, ecc .. vedi altre esenzioni) non necessità dell'esenzione per età e reddito.
Il riconoscimento di una malattia cronica garantisce all’assistito il diritto all’esenzione per le prestazioni specialistiche individuate dal decreto del Ministero della Sanità n. 329/1999 e successive modificazioni .
Il riconoscimento di una malattia rara garantisce all’assistito il diritto all’esenzione per le prestazioni specialistiche efficaci ed appropriate per il trattamento, monitoraggio e prevenzione degli ulteriori aggravamenti come indicato dal decreto del Ministero della sanità n. 279/2001 e successive modificazioni.
La ricetta non può contestualmente contenere la prescrizione di prestazioni sanitarie esenti per invalidità, malattie croniche, malattie rare e altre prestazioni sanitarie non esenti per tali condizioni di salute.
In caso di prescrizioni non conformi alla normativa l’assistito deve provvedere alla modifica della ricetta recandosi dal medico prescrittore prima dell’esecuzione della prestazione, in caso contrario è tenuto al pagamento del ticket.
Modalità di verifica dell’autocertificazione per età e reddito
L'Azienda in collaborazione con la Guardia di Finanza, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate dagli assistiti sulla base delle segnalazioni del Sistema Tessera Sanitaria (TS).
In caso di beneficio di esenzione ticket indebitamente fruito i Nuclei territorialmente competenti della Guardia di Finanza applicano la relativa sanzione amministrativa (art.316 ter c.2 del Codice Penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello stato ) in combinato disposto con l'art.13 della legge 689/81).
Esenzione per invalidità
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche. Nella tabella che segue sono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio (D.M. 1.2.1991, art. 6). Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica di residenza dell'assistito. L'accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'attestato di esenzione.
Categorie di esenti |
Prestazioni esenti |
Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V. |
Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.
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Invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3. |
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Invalidi civili con indennità di accompagnamento |
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Ciechi e sordomuti. |
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Ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (Categorie equiparate dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra). |
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Vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata. |
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Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII. |
Prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante. Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali della classe C) su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità. |
Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3. |
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Coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale. |
Il diritto all' esenzione per invalidità viene attestato dagli uffici amministrativi del Distretto Sanitario competente e riportato sul tesserino sanitario.
I documenti necessari, da presentare presso tali uffici, sono:
- il verbale della Commissione Invalidi Civili che attesti la condizione di invalidità;
- tessera sanitaria;
- codice fiscale.
Esenzione per patologia
Alcune patologie (patologie croniche, patologie rare, malattie tumorali, trapianto d'organo) danno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket.
Gli interessati sono esentati dal ticket per le PRESTAZIONI SANITARIE INERENTI LA PATOLOGIA, previsti dalla vigente normativa (D.M. 28.5.1999 n° 329 e successive modifiche, D.M. 18.5.2001, n° 279).
L'azienda unità sanitaria locale rilascia a ciascun assistito avente diritto, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica, un attestato di esenzione, che reca in forma codificata l'indicazione della condizione o della malattia per la quale è riconosciuto il diritto all'esenzione. La certificazione da presentare agli sportelli amministrativi del Distretto devono essere rilasciata dai presìdi delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, o da istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.
Il diritto all' esenzione per patologia viene attestato dagli uffici amministrativi del Distretto Sanitario competente e riportato sul tesserino sanitario.
I documenti necessari, da presentare presso tali uffici, sono:
- dichiarazione del medico specialista di una struttura pubblica che certifichi la patologia;
- tessera sanitaria;
- codice fiscale.
Esenzione finalizzata alla tutela della gravidanza
Alcune prestazioni diagnostiche e strumentali per la tutela della maternità (in fase preconcezionale, nel corso della gravidanza e in fase di diagnosi prenatale) sono esenti dalla partecipazione alla spesa. L’esenzione viene certificata dal medico curante sull'impegnativa o dallo specialista. Viene riconosciuta l'esenzione per le PRESTAZIONI SANITARIE previste dalla vigente normativa (D.M. 10.9.1998).
Esenzione per screening
Sono escluse dalla partecipazione al costo (ticket) le PRESTAZIONI SANITARIE finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto eseguite nell'ambito dei programmi di prevenzione, limitatamente alle indicazioni riconosciute dalla vigente normativa (L. 23.12.2000, n° 388).
NB: L'esenzione per patologia o per accertamenti sanitari nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione dalle malattie, dovranno essere certificate dal Sanitario Medico che rilascia l'impegnativa salvo non rientrino dei programma di screening regionali.