Tempi medi di erogazione dei servizi
Sezione relativa alle liste di attesa, come indicato all'art. 41, c. 6 del D.Lgs. 33/2013.
In data 24.07.2013, in sede di Conferenza Unificata, è stata adottata l'intesa tra Governo, Regioni, ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della L. 190/2012 con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della L. 190/2012 e dei decreti attuativi (D.lvo 33/2013; D.lvo 39/2013; DPR 62/2013).
L'atto d'intesa della Conferenza Unificata dd. 24.07.2013, tra l'altro, per quanto attiene i Tempi medi di erogazione dei servizi, ha stabilito che: Considerata l'esigenza di assicurare la trasparenza evitando aggravi a carico delle strutture che potrebbero andare a detrimento dell'efficienza del servizio, tenuto conto del sistema di monitoraggio già in uso per i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie erogate, in via transitoria, la pubblicità richiesta dall'art. 41, comma 6, D.Lvo 33/2013 si attua con la pubblicazione sul sito istituzionale dei tempi massimi di attesa previsti per tutte le prestazioni considerate traccianti, suddivisi per classe di priorità e la percentuale di loro effettivo rispetto. La Conferenza delle regioni ed il Dipartimento della funzione pubblica avviano un tavolo tecnico per definire modalità applicative del citato comma 6 che tengano conto della predetta esigenza, con il coinvolgimento del Ministero della Salute.
Vedi Liste di attesa