Cure termali (assenza dal lavoro)

Il lavoratore iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, che in base al contratto di lavoro di categoria abbia diritto ad assentarsi dal servizio, al di fuori del congedo ordinario, per usufruire di cure termali, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, deve presentarsi nei Distretti Sanitari, con la richiesta di visita specialistica inerente la patologia, redatta dal Medico di Medicina Generale (MMG) per il ritiro di un formulario, composto da tre copie, che servirà per la prenotazione della visita specialistica e allo specialista per riportare l'esito della visita stessa.

La visita va prenotata entro cinque giorni dalla prescrizione del Medico di Medicina Generale. È bene presentarsi alla visita specialistica con la documentazione clinica in possesso.

Effettuata la visita, il medico specialista riconsegna all'interessato il modulo, completato in ogni sua parte con l'indicazione che la cura termale viene prescritta per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse ad uno stato patologico in atto. Una copia del modulo rimane al medico specialista, una copia va riconsegnata al distretto ed un copia va consegnata al datore di lavoro. L'inizio della cura deve avvenire entro 30 giorni dalla visita dello specialista.

L'elenco delle patologie che danno diritto alla fruizione delle cure termali è individuato dal Decreto Ministero della Sanità del 15 dicembre 1994 la cui validità è stata prorogata al 31.12.2005 con decreto dd. 22.3.2001.

Per ottenere la modulistica citata e per eventuali informazioni ci si può rivolgere al proprio Distretto Sanitario.