Sanzioni amministrative

Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo, in materia sanitaria, di competenza territoriali dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) possono essere accertate violazioni di disposizioni che prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, consistenti nel pagamento di una somma di denaro.

L’attivita’ di vigilanza e controllo riguarda principalmente:

  • igiene e sanità pubblica;
  • igiene degli alimenti;
  • salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
  • sanità animale e tematiche di natura veterinaria;
  • vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie;
  • vigilanza sulla normativa antifumo.

I controlli vengono effettuati  da operatori dell'ASUGI con compiti di vigilanza ed ispezione nonché da altri organi addetti al controllo (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Stradale, NAS, Capitaneria di Porto, ecc.).

L’Ufficio Sanzioni amministrative riceve, da parte degli organi accertatori, il rapporto unitamente ai  verbali di accertamento e contestazione amministrativa, nonché le eventuali memorie difensive presentate dal trasgressore e/o obbligato in solido.

Riceve inoltre i verbali di sequestro, nei casi previsti dalle leggi, e le eventuali istanze di dissequestro sulle quale deve pronunciarsi nei termini di legge.

Non sono richiesti documenti ai trasgressori e/o obbligati in solido per l’iter di verifica svolto dall’Ufficio Sanzioni dell’ASU GI.
Il trasgressore e/o obbligato in solido che intende presentare memorie difensive e/o richiesta di audizione, ha facoltà di presentare la documentazione ritenuta utile a tale scopo.

D'ufficio.
La procedura viene attivata dagli organi accertatori addetti alla vigilanza igienico sanitaria - personale con funzioni ispettive e di vigilanza delle varie strutture del Dipartimento di Prevenzione o altri organi di vigilanza (NAS, Polizia Stradale, Capitaneria di Porto, ecc.) con l’invio del rapporto informativo previsto dall’art.17 della Legge 689/1981.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è articolato in diversi momenti:

  • accertamento della violazione, contestazione/notifica;
  • pagamento in misura ridotta;
  • presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione;
  • ordinanza ingiunzione di pagamento e/o archiviazione;
  • opposizione;
  • riscossione coattiva;
  • rateizzazione.

A conclusione del procedimento l’Ufficio Sanzioni può emettere un ordinanza di ingiunzione di pagamento oppure, nel caso non vi siano le condizioni per procedere, un’ordinanza di archiviazione.

Termine per la contestazione:
Per i residenti in Italia, la contestazione della violazione deve avvenire entro 90 giorni, pena l'estinzione del procedimento.
Per i residenti all'estero, a contestazione della violazione deve avvenire entro 360 giorni. 

Termine per la presentazione di memorie difensive e/o la richiesta di audizione:
Entro 60 giorni dalla contestazione o della notifica della violazione.

Termini per il pagamento della sanzione:
Per i residenti in Italia: entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.
Per i residenti all'estero: entro 120 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.
Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dal ricevimento del processo verbale di accertamento/contestazione il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido possono effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione commessa, per un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento.

Termine per proporre opposizone: 
Per i residenti in Italia: entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza di ingiunzione.
Per i residenti all'estero: entro 120 giorni dal ricevimento dell'ordinanza di ingiunzione.

Durante il procedimento:
L’interessato può presentare all’ufficio sanzioni amministrative memorie difensive e/o richieste di audizione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, utilizzando gli appositi modelli o anche in carta semplice.

Dopo aver ricevuto l'ingiunzione di pagamento:
Dopo aver ricevuto l'ordinanza di ingiunzione l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice del luogo, in cui è stata commessa la violazione. L'Autorità, alla quale presentare ricorso, viene indicata nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.

I pagamenti a favore dell'ASUGI possono essere effettuati con bonifico bancario, bollettino postale - per i riferimenti vedere la pagina IBAN e Pagamenti Informatici (vedi link in Modulistica).
La causale di versamento da specificare è: "processo verbale n. --  di data --/--/----"

Possibile rateizzazione:
Se il trasgressore si trova in condizioni economiche disagiate, può richiedere la rateizzazione della somma dovuta per la sanzione amministrative in rate mensili da 3 a 30 (Legge 689/1981, art. 26). 
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un'unica soluzione dell'importo residuo. 

Dove e quando

contatti

  • telefono:
    +39 040 3997436
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  • e-mail: dip@asugi.sanita.fvg.it
  • note:

    da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00


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  • fax: +39 040 3997431
  • e-mail: dip@asugi.sanita.fvg.it
  • note:

    da lunedì a venerdì 9:00 - 12:00

sede

Via Paolo de Ralli 3
34128 Trieste (TS)
Parco di San Giovanni

1° piano

indicazioni stradali  (il link apre una nuova finestra)

responsabile:
Responsabile Gest. Attività Amministrative del Dipartimento di Prevenzione

struttura di riferimento:
Gestione attività amministrative (Dipartimento di Prevenzione)

responsabile:
Direttore del Dipartimento di Prevenzione

struttura di riferimento:
Dipartimento di Prevenzione

responsabile:
Direttore del Dipartimento di Prevenzione

struttura di riferimento:
Dipartimento di Prevenzione

responsabile:
Direttore Amministrativo

struttura di riferimento:
Direzione Amministrativa

  • Legge 689 - 24/11/1981 - "Modifiche al sistema penale" e ss.mm. ed ii;
  • Legge Regionale FVG n. 1 - 17/01/1984 - "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali".