Certificato di idoneità psicofisica per lo svolgimento dell'attività di fochino
La Legge regionale n.21 del 18 agosto 2005 (art.2) ha abolito nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia l'obbligo della presentazione di tale certificato.
Il certificato viene rilasciato qualora previsto dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e quando il richiedente non rientra nella definizione di lavoratore ai sensi del D.Lgs 81/2008.
È fatto salvo il rilascio delle certificazioni ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio. Per questi soggetti (in pratica lavoratori che non siano dipendenti e che non siano sottoposti a sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi da parte del medico competente del datore di lavoro) la visita medica viene effettuata direttamente dalla SS dipartimentale Medicina del lavoro, previo appuntamento telefonico.
Su richiesta dell'interessato.
15 giorni.
€ 50,70
Il pagamento va effettuato mediante conto corrente postale n. 10347342 intestato a:
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina con causale di versamento:
"Dipartimento di Prevenzione - Struttura Semplice dipartimentale Medicina del Lavoro - Certificazione Sanitaria"
Dove e quando
responsabile:
Dott.ssa Daniela Barbierato
responsabile:
Dott.ssa Daniela Barbierato
responsabile:
Dott.ssa Daniela Barbierato
responsabile:
Direttore Amministrativo
struttura di riferimento:
Direzione Amministrativa
- DPR 19/03/1956 n. 302- "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547", art.27;
- LR 21/2005, art.2.
data ultima modifica: 18 febbraio 2020