Gas tossici
Autorizzazione all’utilizzo, custodia e conservazione da concedersi ad enti che ne esercitano l’industria relativa.
CONTESTO NORMATIVO
La principale norma di riferimento in materia è il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n° 147 e le sue successive modifiche.
La Normativa vigente considera come gas tossico:
- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso
- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare alo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche è riconosciuta pericolosa per la sicurezza e l’incolumità pubblica
L’elenco dei gas tossici riconosciuti è indicato nel D.M 6 febbraio 1935 “Approvazione del prospetto contenente l’elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927 n° 147”.
La Legge Regionale 13 luglio 1981, n° 43 aggiorna l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica attribuendo alle aziende sanitarie alcune competenze tra cui la costituzione della Commissione tecnica per i gas tossici (art. 38) che è composta:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un ingegnere del ruolo unico della Regione;
- da un dirigente Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
- da un rappresentante dei lavoratori, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Della stessa Commissione, fanno, altresì, parte, quali membri di diritto, il questore od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco od un suo delegato, territorialmente competenti.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato amministrativo, o sostituto, dell’Azienda Sanitaria.
Cosa sapere
Cosa fare
Chiunque intenda impiegare o detenere in deposito un gas tossico deve richiedere apposita autorizzazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano - Isontina, mediante apposita modulistica.
L’atto autorizzativo viene rilasciato all’impresa richiedente dall’Azienda sanitaria competente per territorio (ASUGI), sentito il parere della Commissione Gas Tossici istituita presso il Dipartimento di Prevenzione della suddetta Azienda che esamina la documentazione prodotta e, se del caso, programma un sopralluogo.
Anche in caso di voltura della titolarità dell’autorizzazione custodia e utilizzo dei gas tossici occorre darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio con idoneo modulo.
La domanda deve essere inviata via pec all’indirizzo asugi@certsanita.fvg.it
Il rilascio del titolo autorizzativo avviene entro 60 giorni dalla presentazione della DOMANDA, con l’eventuale sospensione dei termini per un massimo di 30 giorni, per recepire la documentazione integrativa, se richiesta dalla Commissione Tecnica.
L’autorizzazione, in marca da bollo, viene trasmessa alla Ditta richiedente, dopo l’avvenuto pagamento dei diritti sanitari dovuti, su indicazione della Segreteria.
Dove e quando
34128 Trieste (TS)
Parco di San Giovanni
lunedì – mercoledì – venerdì:
8:30 - 9:30
martedì e giovedì
11:30 - 13:00
Per richieste più dettagliate si può fare riferimento direttamente alle articolazioni della Struttura:
- Struttura Semplice Tutela della Salute negli Ambienti di Vita
- Centro Vaccinale Unico
- Servizio di Profilassi e Prevenzione delle Malattie Infettive
- Ambulatorio di Profilassi Antitubercolare di 1° livello
Trasparenza
R.D. gennaio 1927, n° 147
D.M. 6 febbraio 1935
L.R. 13 luglio 1981, n° 43
D.P.Reg n. 252/Pres del 19/12/2013 (Tariffario Regionale)