Deroga all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) per l'udito e relativi valori limite sul rischio rumore

Normalmente il datore di lavoro fornisce i dispositivi di protezione individuale (DPI) per l'udito nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con misure di prevenzione e protezione e si raggiungano livelli che sottopongono i lavoratori a valori di esposizione superiori ad 85 dB(A).

In casi particolari il datore di lavoro può richiedere alla Struttura Complessa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SCPSAL), organo di vigilanza territorialmente competente, una deroga all'utilizzo di tali dispositivi per lavoratori che svolgono compiti particolari; ovvero quando si rileva che per la natura del lavoro svolto, l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) comporta rischi maggiori per la sicurezza rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

La richiesta di deroga in forma scritta, su carta semplice.

Su richiesta dell'interessato.

La richiesta dev'essere motivata, il datore di lavoro deve cioè indicare la natura dei rischi presenti nell'abituale luogo di lavoro e spiegare perché vi si contrappongono rischi maggiori nel caso di utilizzo dei DPI, riportando inoltre le misure aggiuntive che intende adottare per sopperire al mancato uso dei dispositivi. La concessione della deroga è infatti subordinata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e all'adozione di misure tecniche e organizzative in grado di ridurre al minimo i rischi derivanti dalle particolari circostanze.

La SCPSAL valuta i contenuti della richiesta di deroga e, se ci sono i presupposti, la concede; dopodiché ne dà comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, specificando le ragioni che hanno portato a tale provvedimento. 

La deroga all'uso dei DPI ha una durata massima di 4 anni. Alla scadenza di questo termine, la richiesta va ritrasmessa alla SCPSAL, in quanto devono essere riesaminate le circostanze che ne avevano giustificato la concessione.

60 giorni dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di ulteriori dati/referti clinici richiesti.

Non è prevista alcuna tariffa.

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"Sportello informativo per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro" rivolto a lavoratori, datori di lavoro, medici competenti, responsabili e addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP-ASPP) Aziendali e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): 

- attivo telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ai recapiti telefonici 040 3997115 e 040 3997402 o attraverso la casella di posta elettronica all’indirizzo segr.uopsal@asugi.sanita.fvg.it

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34074 Monfalcone (GO)

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Direttore SC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

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Art. 197 D.Lgs. 81/08.