Erogazione contributi acquisto/adattamento autovettura

Il regolamento, approvato con D.P.G.R. 18/10/2005 n. 360 e ss. mm. e ii., disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell’abilitazione alla guida previsti dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005).

Ai sensi del suddetto regolamento si intende: 

a) per disabili fisici: le persone disabili permanentemente non deambulanti; 
b) per autoveicolo per il trasporto personale: ogni autoveicolo ad uso proprio allestito in modo da consentire alla persona disabile di entrare ed uscire dall’abitacolo ed essere trasportato in sicurezza o entrare ed uscire dall’abitacolo e sedersi al posto di guida.

I beneficiari del contributo sono i disabili fisici residenti in Regione, ovvero, nell’interesse del disabile, i soggetti conviventi che li hanno fiscalmente a carico, ancorché la documentazione di spesa sia intestata al disabile fisico. In caso di più conviventi la domanda può essere presentata per un solo autoveicolo.

I beneficiari dei contributi non devono essere proprietari di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità al momento dell’erogazione del contributo e devono possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro. 

La valutazione del reddito si effettua con riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Solo nel caso di genitori separati o divorziati del disabile fisico, entrambi possono presentare domanda di contributo per l’acquisto e l’adattamento di due autoveicoli.

 La disabilità è accertata per mezzo del certificato di accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche o del certificato di invalidità civile di cui all’articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modifiche. 
Nei suddetti certificati deve essere specificata la permanente impossibilità di deambulazione; qualora questa non sia riportata in modo espresso la domanda deve essere integrata da un certificato aggiuntivo a firma di un componente della commissione medica che accerta lo stato di handicap o l’invalidità civile, rilasciato sulla base della documentazione agli atti della commissione stessa, redatto secondo il modello allegato A al regolamento approvato con D.P.G.R. 18/10/2005 n. 360 e ss. mm. e ii.

Su richiesta dell’interessato

Le domande sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 3 del regolamento, sopra descritti, o dai soggetti esercenti la potestà o tutela o dall’amministratore di sostegno. 

Le domande sono redatte secondo il modello di cui all’allegato B e sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione: 

a) dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche attestanti: 

1) di non aver presentato altre domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine; 

2) il valore dell’ISEE, contenuto nel limite di cui all’articolo 3 del regolamento; 

b) certificato di cui all’articolo 4 del regolamento attestante la permanente impossibilità di deambulazione; 

c) preventivo di spesa o, nel caso di acquisto di autoveicoli usati da soggetti privati, dichiarazione attestante l’importo pattuito per la compravendita rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. 

Ai fini della corretta determinazione del contributo spettante, il preventivo di spesa allegato alla domanda dovrà riportare dettagliatamente: 

a) il costo dell’autoveicolo; 

b) il costo degli interventi di adattamento; 

c) il costo degli accessori.

Le domande sono presentate, prima del sostenimento delle relative spese, all’Azienda sanitaria competente per territorio, sulla base di un preventivo di spesa di data non anteriore a sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, attestata dal timbro di protocollo di arrivo nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata.

I contributi sono concessi con procedura automatica ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 

L’ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal regolamento e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo nei limiti delle risorse disponibili. 

Entro lo stesso termine, in caso di dichiarazioni viziata o di domanda priva di uno o più requisiti previsti, è comunicato il diniego alla concessione del contributo. 

Contestualmente alla concessione l’ufficio competente comunica al richiedente il termine entro il quale deve produrre: 

a) idonea documentazione giustificativa della spesa; 

b) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non essere proprietario di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità ai sensi dell’articolo 3, comma 2; 

c) copia della carta di circolazione dell’autoveicolo riportante gli adattamenti; 

d) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non aver portato in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 5 per le quali è stato concesso il contributo ovvero, nel caso in cui le spese siano state portate in detrazione, l’ammontare della spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario. 

L’ufficio competente contestualmente alla concessione del contribuito ne dispone l’erogazione in via anticipata nella misura del 50 per cento. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’articolo 7, comma 5 del regolamento. 

Se la spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario risulta inferiore a quella ammessa il contributo è rideterminato.

Entro 60 gg dalla data di protocollazione della domanda.

Comunicazione di approvazione del contributo

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