Richiesta di rimborso dei costi sostenuti dagli utenti ASU GI per prestazioni sanitarie urgenti e/o ricovero ricevute all’estero – accoglimento domande

Nei Paesi dell’Unione Europea le prestazioni sanitarie ed i ricoveri urgenti presso strutture pubbliche e private convenzionate sono compresi tra le prestazioni garantite previo presentazione della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattie).
Nei Paesi convenzionati bilateralmente con l’Italia le prestazioni ed i ricoveri urgenti presso strutture pubbliche e private convenzionate sono assicurati, su presentazione da parte dell’interessato degli appositi attestati di diritto, che devono essere richiesti prima della partenza all'estero all’azienda sanitaria di appartenenza.
Può tuttavia accadere che la struttura sanitaria richieda comunque il pagamento del ricovero o delle prestazioni urgenti erogate.
Pertanto in caso di prestazioni/trattamenti erogati d'urgenza:

  • in regime di ricovero;
  • in regime ambulatoriale;
  • in regime di day hospital e day surgery.

 

  • in un Paese non convenzionato;
  • in una Struttura Privata non convenzionata in un Paese dell'Unione Europea;
  • in una Struttura Privata non convenzionata in un Paese bilateralmente convenzionato con l'Italia.

l’interessato può richiedere, in forma di assistenza indiretta regionale, un rimborso parziale delle spese di assistenza sanitaria all'ASU GI.

Se le cure sono state erogate in un paese convenzionato bilateralmente con l’Italia e l’interessato non ha richiesto prima della partenza l’apposito attestato, al rientro egli non ha diritto all'ottenimento del rimborso delle spese.

  • richiesta di rimborso spese debitamente relazionata;
  • la documentazione che dimostra il pagamento, già effettuato, ossia la fattura saldata, in originale, corredata dal bonifico bancario o dalla quietanza;
  • copia della cartella clinica, in caso di ricovero ospedaliero, o di idonea certificazione sanitaria giustificativa con traduzione asseverata della diagnosi.

Su richiesta dell'interessato.

  • per i Paesi UE: 90 giorni dalla risposta di tariffazione da parte dell’istituzione estera. Il procedimento della Tariffazione è previsto dal Nuovo Reg. UE 987/09, Art. 25, Lett.: B (Ex Art. 34 Reg. 574/72 CEE).La richiesta di rimborso spese  dell’assistito deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di fatturazione o dall’effettuazione dell’ultima spesa.
  • per i Paesi convenzionati bilateralmente con l’Italia:La richiesta di rimborso spese dell’assistito deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di fatturazione o dall’effettuazione dell’ultima spesa. La tariffazione è prevista soltanto ai sensi della Convenzione Bilaterale di Sicurezza Sociale Italo-Sanmarinese.
  • per i Paesi extra UE o non bilateralmente convenzionati: 90 giorni dall’accoglimento della pratica.

Regolamento di Pubblica Tutela.

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Delibera Giunta Regionale FVG 2576 dd. 26/10/2007.