Autorizzazione cure termali

La Regione Friuli Venezia Giulia concede contributi per cure climatiche e termali nonché per soggiorni terapeutici, quali prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria a:

  • i mutilati e invalidi di guerra e per cause di guerra;
  • i mutilati e invalidi per servizio;
  • gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., equiparati agli invalidi di guerra.

A coloro per i quali risulta comprovata l'impossibilità di far fronte autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, e' riconosciuta la presenza di un accompagnatore, indicato dalla stessa persona interessata, per l'intero periodo di fruizione delle prestazioni.
I titolari di assegni di superinvalidita' sono ammessi alle cure climatiche in deroga alle condizioni di cui al comma 1, al solo titolo della loro minorazione.

L’istanza può essere rigettata per incompleta documentazione o mancanza di uno dei requisiti.
La corresponsione del contributo non potrà in ogni caso eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata per il periodo di cura e/o soggiorno autorizzato. 

Cure climatiche e termali
Le cure climatiche e termali, per essere considerate delle prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria, devono essere costituite da un periodo di cura, quale fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o complicazione dell'infermità nonché di patologie secondarie connesse con l'infermità principale.
 

Soggiorni terapeutici
I soggiorni terapeutici hanno finalità convalescenziale e si effettuano in località marine, montane, lacustri e collinari. Essi sono riconosciuti a soggetti che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli delle località di abituale dimora.

Misura della prestazione sanitaria aggiuntiva e modalità di erogazione
Le prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria, nella forma di cure climatiche e termali nonché di soggiorni terapeutici sono concessi come contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, rapportato al numero delle giornate di effettiva presenza nella località di cura e soggiorno. I contributi giornalieri vengono erogati successivamente alla conclusione del periodo di cura e soggiorno autorizzato.
Il contributo giornaliero viene fissato annualmente con Deliberazione della Giunta Regionale. Il contributo viene raddoppiato, qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore.

Le cure climatiche e termali nonché i soggiorni terapeutici sono concesse in forma indiretta dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio.
Una volta terminati i cicli di cure autorizzati dal Distretto competente, i beneficiari possono richiederne il rimborso allo stesso distretto autorizzante.

  • prescrizione del medico di medicina generale (MMG) con l'indicazione della necessità dell'eventuale accompagnatore (previsto quest'ultimo solo in caso di assoluta necessità di provvedere alle normali esigenze di vita quotidiana)
  • certificato di invalidità di servizio con pensione privilegiata
  • certificati di invalidità di guerra
  • attestato comprovante lo stato di deportato.

Ad istanza di parte.
Le domande vanno presentate indicativamente tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ogni anno presso la sede di Via Stock 2, stanza 108.

Il procedimento si conclude entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito dell’istruttoria, l’interessato può presentare ricorso, in carta semplice, alla Commissione provinciale ricorsi (art.7 della LR 25/2001).

Dove e quando

sede

Via Lionello Stock 2
34135 Trieste (TS)

indicazioni stradali  (il link apre una nuova finestra)

Stanza 108

Lunedì, martedì e venerdì: 09:00-12:00

Telefono: +39 040 3997873

  • Legge Regionale FVG 27 novembre 2001, n. 25 (e successive modifiche e integrazioni);
  • Legge 18 novembre 1980, n.791;
  • Legge 26 gennaio 1980, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, artt.2 e 3.