Congedo per assistere parente disabile

Il dipendente, già titolare dei permessi ex art. 3 co, 3 L. 104/92, che abbia necessità di assistere in maniera continuativa il parente disabile convivente, può richiedere il relativo congedo.

Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa

Tutto il personale dipendente del comparto e della dirigenza

Essere conviventi con il parente portatore di handicap, produrre un certificato medico o dichiarazione che attesti un aggravamento della situazione del portatore di handicap, tale che non siano più sufficienti le 3 giornate /mese, ma sia necessaria assistenza continuativa.

Il dipendente deve compilare un modello, allegando la certificazione medica. L’ufficio verifica i presupposti, compresa l’effettiva convivenza, quindi predispone il provvedimento di concessione.

Viste le situazioni di urgenza il termine è fissato in 10 giorni.

Ricorso al giudice ordinario

Viene redatto un provvedimento amministrativo a firma del Direttore della Struttura Complessa gestione del personale di concessione del congedo

Dove e quando

responsabile:
Massimo Scrigni


responsabile:
Adriana Crnigoj

responsabile:
Direttore Amministrativo

struttura di riferimento:
Direzione Amministrativa

L’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 secondo i dettami dell’art. 15, legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedeva originariamente il diritto a fruire del congedo alla “…lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o , dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità….”.

Successivamente la Corte Costituzionale con la sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha stabilito che tale diritto spetta anche ai fratelli e sorelle conviventi nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il soggetto con handicap in situazione di gravità.
Passo intermedio è stata la pronuncia del 18 aprile 2007 n. 158 con cui la Corte Costituzionale ha esteso al coniuge convivente con il disabile il diritto ad usufruire di tale congedo retribuito.

Infine, con la sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, è stata ulteriormente allargata la possibilità di fruire del congedo biennale retribuito anche ai figli conviventi che assistano il genitore con handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.