Riconoscimento benefici previdenziali

  • BENEFICI PER QUALIFICA DI PROFUGO E ORFANO DI GUERRA – art. 2 Legge 336 dd. 24.5.1970 – maggiorazione stipendiale pari a 7,50% della retribuzione in godimento alla data di cessazione dal servizio, da applicare sia sul trattamento economico di pensione che sulla liquidazione TFS/TFR;
  • BENEFICI PER COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO – art. 23 Legge n. 49 dd. 26.2.1987 – richiesta riconoscimento maggiorazione del periodo di servizio prestato in zone disagiate (6/12 di maggiorazione per ogni anno) e per zone particolarmente disagiate (9/12 di maggiorazione per ogni anno), da applicare solo sul trattamento economico di pensione;
  • BENEFICI PER LAVORATORI NON VEDENTI - maggiorazione di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio reso;
  • BENEFICI PER INVALIDI CIVILI CON INVALIDITA’ SUPERIORE AL 74% - art. 80, comma 3, Legge n. 388 dd. 23.12.2000 - maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio reso fino ad un massimo di 5 anni;
  • COMPUTO SERVIZIO MILITARE – art. 1 Legge n. 274 dd. 8.8.91– riconoscimento gratuito per SM prestato al di fuori del rapporto di lavoro privato e pubblico;
  • RICONOSCIMENTO DI MATERNITA’ OBBLIGATORIA AVVENUTA AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO (privato e pubblico) – art. 25 D. Lgs. n. 151 dd. 26.3.2001 – attribuzione di accredito figurativo pari a 5 mesi 1 giorno.

Personale dipendente avente titolo.

Documenti attestanti il diritto richiesto.

Su richiesta dell’interessato.

Di persona, telefonicamente o via e-mail ai recapiti indicati e negli orari segnati.

Per i procedimenti di computo servizio militare e riconoscimento di maternità obbligatoria avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro (privato e pubblico) – l’interessato viene inviato al Patronato per produrre la domanda online nel sito dell’INPS, che farà la corrispondente istruttoria, coinvolgendo l’Ufficio Previdenza per la certificazione dei servizi e delle retribuzioni percepite (NUOVA PASSWEB -Procedura online nel sito INPS);

Per l’applicazione dei benefici economici derivanti dallo status di profugo e/o orfano di guerra, si provvede d’ufficio, riconoscendo l’art. 2 della Legge 336/70.

Si ricorda altresì che l’art. 1 della Legge 336/70 è attribuito al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e viene conferito su istanza dell’interessato, a cui si dovrà allegare il documento che attesta il particolare “status”.

Per i restanti benefici, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Previdenza che predispone la modulistica e inoltra l’istanza cartacea all’INPS, corredata da idonea documentazione che attesti la sussistenza del riconoscimento richiesto.

Laddove l’attribuzione del beneficio/accredito figurativo spetta all’INPS, questi ne dà comunicazione formale, rilasciando la notifica dell’attribuzione direttamente all’interessato e per conoscenza all’Ufficio Previdenza: iter e tempistica gestiti esclusivamente dall’INPS.

Note di trasmissione documenti all’INPS.

Solo per benefici Legge 336/70: stesura determinazione di cessazione/pensionamento con assunzione a carico del Datore di lavoro degli oneri economici derivanti dall’applicazione del beneficio art. 2 della summenzionata legge.

Dove e quando

responsabile:
Direttore della Struttura Complessa

responsabile:
Direttore della Struttura Complessa

responsabile:
Direttore amministrativo

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Legge 336 dd. 24.5.1970

Legge n. 49 dd. 26.2.1987

Legge n. 388 dd. 23.12.2000

Legge n. 274 dd. 8.8.91

D. Lgs. n. 151 dd. 26.3.2001