Autorizzazione alla sostituzione temporanea del Titolare / Direttore Tecnico della farmacia con altro farmacista - Area Isontina
Autorizzazione, a seguito di motivata domanda del titolare/direttore tecnico, di altro farmacista iscritto all’Ordine dei Farmacisti alla sostituzione temporanea nella conduzione professionale della farmacia, per i motivi previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale.
Cosa sapere
Titolare e/o direttore della farmacia.
Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti.
Per farmacie in gestione societaria il sostituto deve anche essere in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della L. n. 475/1968 e s.m.i.
Cosa fare
Istanza dell'interessato
Inoltro della documentazione mediante PEC: asugi@certsanita.fvg.it
Accertamento dei requisiti necessari alla sostituzione e rilascio atto autorizzativo
MAssimo 30 giorni lavorativi dalla data di richiesta
Determina Dirigenziale di autorizzazione alla sostituzione
Trasparenza
D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 art. 14 comma 2;
Legge 2 aprile 1968 n. 475, come modificata da Legge 8.11.1991 n. 362 -art. 11;
L.R. n. 59/1981art. 4-bis.