Assistenza sanitaria in Italia stranieri in temporaneo soggiorno

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA: STRANIERI IN TEMPORANEO SOGGIORNO

Assicurati dei PAESI UE, SEE, SVIZZERA
I Cittadini assicurati UE, SEE, SVIZZERA in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o del Certificato Sostitutivo Provvisorio della TEAM non hanno più l'obbligo di rivolgersi allo sportello amministrativo dei distretti per la formalizzazione del diritto all'assistenza sanitaria, ma accedono direttamente presso i prestatati di cure.
I cittadini appartenenti ai succitati Paesi Europei, che devono ancora rivolgersi allo sportello amministrativo dei distretti sono invece:

a) assicurati CEE in possesso del formulario E106/S1 (distacco per lavoro), ossia lavoratore CEE, residente in Italia, dipendente da datore di lavoro comunitario, che lavora in Italia per la medesima ditta (distacco) e familiari aventi diritto. In questi due casi, presentandosi presso gli sportelli amministrativi dei distretti
b) assicurati CEE, in possesso del formulario E120/S1 (attesa pensione) cittadini comunitari, residenti in Italia, non ancora pensionati, in attesa della pensione estera derivante dal rapporto di lavoro e familiari aventi diritto.
c) assicurati CEE in possesso del formulario E112/S2 (cure programmate) cittadini comunitari che vengono in Italia per cure mediche autorizzate dall'istituzione estera
d) assicurati CEE in possesso del formulario E123/DA1 (infortunio sul lavoro e malattie professionali)

I cittadini europei, di cui ai punti a) e b), presentandosi presso gli sportelli amministrativi distrettuali, verranno iscritti al Servizio Sanitario Regionale con scelta del medico e rilascio di tessera sanitaria, (riportante nelle note la dicitura "Mod. E106/S1 - lavoratore CEE in distacco" e la dicitura di "Mod. E120/S1 - cittadino CEE in attesa di pensione" ai fini dell'individuazione da parte del medico della specifica categoria). La tessera sarà valida per il periodo indicato sul modello stesso e con essa verrà rilasciato un modulo riepilogativo dei dati necessari al medico convenzionato per la compilazione della ricetta(Documento Informativo 1 della circolare del Ministero della Salute n. 26053/1.3.b di data 19.10.2012).
Il cittadino quindi dovrà sempre presentare al medico convenzionato la tessera sanitaria con il modello in questione.

I cittadini europei, di cui ai punti c) e d), per i quali non è prevista l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, devono rivolgersi allo sportello amministrativo del distretto per il rilascio del modulo riepilogativo dei dati necessari al medico convenzionato per la compilazione della ricetta (Documento Informativo 1 della circolare del Ministero della Salute n. 26053/1.3.b di data 19.10.2012)

Assicurati dei PAESI BILATERALMENTE CONVENZIONATI

I cittadini dei paesi bilateralmente convenzionati - extra UE - quali: Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Jugoslavia, S. Marino, Principato di Monaco, Vaticano, Tunisia.

Questi cittadini, per i quali non è prevista l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, in possesso di idoneo attestato di diritto all'assistenza sanitaria, devono presentarsi allo sportello amministrativo dei distretti per il rilascio del modulo riepilogativo dei dati necessari al medico convenzionato per la compilazione della ricetta (Documento Informativo della circolare su citata).

Il cittadino straniero potrà sempre rivolgersi agli sportelli amministrativi del proprio Distretto Sanitario, individuato in base al domicilio temporaneo, per ulteriori eventuali informazioni e per l'emissione della relativa modulistica.

Sedi di riferimento:

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE