Sanzioni amministrative pecuniarie secondo la normativa vigente in merito alla disciplina dell’assistenza farmaceutica.

Irrogazione di sanzioni pecuniarie a farmacie aperte al pubblico nel territorio di competenza dell’ASUGI a seguito dell’accertamento di violazioni amministrative.

Titolari e Rappresentanti legali delle farmacie aperte al pubblico nel territorio di competenza dell’ASUGI.

Non sono richiesti documenti ai trasgressori e/o obbligati in solido.
Il trasgressore e/o obbligato in solido che intende presentare memorie difensive e/o richiesta di audizione, ha facoltà di presentare la documentazione ritenuta utile a tale scopo.

D'ufficio.
Il corso dei procedimenti si svolge nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza di competenza della SS Area Farmaceutica Territoriale. 

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è articolato in diversi momenti:

  • accertamento della violazione, contestazione/notifica;
  • pagamento in misura ridotta;
  • presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione;
  • ordinanza ingiunzione di pagamento e/o archiviazione;
  • opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento;
  • riscossione coattiva;
  • rateizzazione.

Termine per la presentazione di memorie difensive e/o la richiesta di audizione:
entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione (ai sensi dell’art. 8, Legge Regionale FVG n. 1 - 17/01/1984)

Termini per il pagamento della sanzione:

  • per i residenti in Italia > entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione;
  • per i residenti all'estero > entro 120 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dal ricevimento del processo verbale di accertamento/contestazione il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido possono effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione commessa, per un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento.

Termine per proporre opposizione dal ricevimento dell'ordinanza di ingiunzione:

  • per i residenti in Italia > entro 30 giorni;
  • per i residenti all'estero > entro 120 giorni. 

Termini di contestazione / notifica della contestazione:

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa oppure:

  • per i residenti in Italia entro 90 giorni, 
  • per i residenti all'estero entro 360 giorni. 

Durante il procedimento:
l’interessato può presentare le memorie difensive e/o richieste di audizione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

Dopo aver ricevuto l'ingiunzione di pagamento:
l'interessato può proporre opposizione davanti all'Autorità giudiziaria competente, la quale viene indicata nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.

I pagamenti a favore dell'ASUGI possono essere effettuati con bonifico bancario indicato nella notifica. 

Possibile rateizzazione: se il trasgressore si trova in condizioni economiche disagiate, può richiedere la rateizzazione della somma dovuta per la sanzione amministrativa in rate mensili da tre a trenta (Legge 689/1981, art. 26). Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un'unica soluzione dell'importo residuo.

Dove e quando

contatti

sede

Via Vittorio Veneto 173
34170 Gorizia (GO)

Palazzina B - Primo Piano

indicazioni stradali  (il link apre una nuova finestra)

Orari

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00 

responsabile:
Responsabile SS Area Farmaceutica Territoriale

struttura di riferimento:
Struttura Semplice Area Farmaceutica Territoriale

responsabile:
Direttore SC Farmacia Unica Aziendale

struttura di riferimento:
SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale - Area Isontina

responsabile:
Responsabile SS Area Farmaceutica Territoriale

struttura di riferimento:
Struttura Semplice Area Farmaceutica Territoriale

responsabile:
Direttore Sanitario

struttura di riferimento:
Direzione Sanitaria

Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
Legge Regionale FVG n. 1 - 17/01/1984 - "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali".