Informazioni sul procedimento di nomina del DG, DS, DA.

Informazioni sul procedimento di nomina dei DG, DS, DA.

Il procedimento per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali è disciplinato da:

-  DLGS n. 502/1992, art 3, comma 6, art. 3 bis, commi 1, 2 e 3

-  art.1 del DL n. 512 del 27.8.1994, convertito in legge n. 590 del 17.10.1994

 Nel corso del riordino del servizio sanitario nazionale, il DLGS n. 502/1992 ha subito alcune modificazioni :

 -  con il DLGS 229 del 1999, sono stati ridefiniti i requisiti per l’accesso all’incarico di direttore generale mediante una consistente semplificazione ed ampliato il potere discrezionale delle Regioni;

-  con l' art. 4 del DL n. 158, del 13.9.2012 (convertito in legge n. 189 del 10.11.2012), è stato disposto che le Regioni provvedano alla nomina dei direttori generali attingendo ad un elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una apposita commissione.

Le modifiche sono l’effetto del processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie, della natura privatistica e fiduciaria del rapporto di lavoro e del principio di responsabilità amministrativa e gestionale del direttore generale.

Il carattere privatistico e fiduciario del rapporto con la Regione comporta che la scelta del direttore generale avvenga con un "atto di alta amministrazione" di carattere discrezionale nell’ambito di un elenco (alfabetico) di soggetti idonei.

Dal sito della Regione FVG

  • Informazioni sul procedimento di nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo vengono nominati dal Direttore Generale: tra soggetti che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.ii.mm ed artt. 10 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché che non versino in alcuna delle condizioni di inconferibilità, avuto specifico riguardo alla disciplina prevista dagli artt. 3, 5 e 8 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

L’art.  3,  comma  7,  del  predetto  Decreto  n.  502/1992  stabilisce  i  requisiti  necessari  per  il conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo, in particolare:

-  Per la nomina a direttore sanitario:

 a)  laurea in medicina e chirurgia;

b)  età inferiore a sessantacinque anni;

c)  esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

 -  Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:

 a)  laurea in discipline giuridiche o economiche;

b)  età inferiore a sessantacinque anni;

c)  esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

Il carattere privatistico e fiduciario del rapporto con il Direttore Generale comporta che la scelta del Direttore Sanitario ed Amministrativo avvenga con una deliberazione del Direttore generale di carattere discrezionale valutati i curricula dei soggetto in possessi dei requisiti previsti dalla normativa.