Vidimazione registro infortuni

Dal 17/10/2013 nel Friuli Venezia Giulia la vidimazione del registro infortuni è stata abrogata, con l'art. 15 della Legge Regionale 13 dell'11/10/2013 (pubblicata sul BUR FVG del 16/10/2013).

Tale articolo ha modificato l'art. 2 della Legge Regionale 21/2005 introducendo il nuovo comma 5-bis, che così recita: "Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni)."

Permane l'obbligo di tenuta di tale registro, mentre viene abolita solamente la vidimazione dello stesso presso le Aziende per i Servizi Sanitari (ASS) competenti.

Per maggiore informazione si riporta un breve riassunto degli specifici obblighi in capo al datore di lavoro:

Le aziende che occupano lavoratori subordinati o ad essi equiparati devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori, che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Il registro degli infortuni deve essere tenuto a disposizione degli operatori della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro sul luogo di lavoro.
È possibile un suo accentramento nel caso di imprese che effettuino attività di breve durata, svolta in sede con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, con cantieri diversi sul territorio di una stessa o più A.S.S. nell'ambito della stessa provincia - previo autorizzazione delle SCPSAL competenti.
La SCPSAL contrassegna ogni pagina del registro, constata la conformità al modello previsto dal D.M. 12/9/58, e appone la data del rilascio.

Indicazione sul numero dei registri e sulla loro conservazione

1. Quanti registri deve tenere una impresa con più unità locali nella stessa ASS? Uno, conservato in una unità locale nell'ambito della singola ASS. Presso le altre unità locali dovrà essere disponibile un documento che indichi il luogo di conservazione del registro e i soggetti incaricati alla conservazione dello stesso, con i loro recapiti telefonici.
L'Azienda può comunque dotarsi di un registro infortuni per ogni unità locale.
2. Quanti registri deve tenere un'impresa con più unità locali anche fuori ASS? Almeno uno per ogni ASS. Presso le altre unità locali dovrà essere disponibile un documento che indichi il luogo di conservazione del registro e i soggetti incaricati alla conservazione dello stesso, con i loro recapiti telefonici.
L'Azienda può comunque dotarsi di un registro infortuni per ogni unità locale.
Qualora l'azienda operi su altre regioni dovrà conformarsi alle disposizioni previste dall'Amministrazione delle stesse.
3. Variazione dell'indirizzo della Ditta nell'ambito della stessa ASS I nuovi dati dovranno essere riportati dal datore di lavoro sull'ultima pagina della copertina del registro.
4. Variazione dell'indirizzo della Ditta e trasferimento in altra ASS Va adottato un nuovo registro infortuni.
5. Variazione del Datore di lavoro Non serve alcuna modifica se la ragione sociale non cambia.
6. Variazione della tipologia di attività con cambio del n. di partita IVA Va adottato un nuovo registro infortuni.
7. Attività quali cantieri, imprese pulizie, manutentori, ecc. con lavori per meno di 30 gg Uno presso la sede legale.
8. Attività quali cantieri, imprese pulizie, manutentori, ecc. con lavori per più di 30 gg Vedi punto 2.
9. Registro smarrito Denuncia di smarrimento alle Forze dell'Ordine ed adozione di un nuovo registro
10. Lavori di breve durata o sedi con pochi lavoratori e prive di strutture amministrative Il registro può essere tenuto presso la sede legale purché sia nell'ambito dell'A.S.S.

 

Casi particolari e raccomandazioni

Casi particolari

Nella fattispecie della somministrazione di lavoro sia le aziende somministratrici che quelle utilizzatrici dovranno registrare sui propri registri infortuni gli eventi occorsi ai lavoratori somministrati, seguendo le raccomandazioni di seguito poste (compresa indicazione del fatto che si tratta di un lavoratore somministrato dipendente dall'azienda somministratrice …., o che l'evento è accaduto durante l'attività del lavoratore presso l'azienda utilizzatrice….).

Raccomandazioni

In assenza delle integrazioni e modifiche che lo stesso D.lgs. 81/08 prevede vengano adottate, il modello vigente del registro infortuni deriva dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 settembre 1958. Tale modello, ovviamente, non tiene conto delle modifiche del mondo del lavoro intercorse in questo mezzo secolo in Italia. Al fine di rendere più efficace la raccolta delle informazioni necessarie anche alla stessa valutazione dei rischi aziendale, si raccomanda di descrivere sempre anche il luogo o la sede dell'azienda in cui è avvenuto l'infortunio (potrebbe essere anche la sede di un'azienda terza, ad esempio per lavori in appalto) e la natura contrattuale cui afferisce il lavoratore (se non assunto a tempo indeterminato si precisi il tipo di contratto temporaneo, anche se a progetto).
Si ritiene opportuno che nei nuovi registri infortuni, nell'area in cui viene apposta la data di adozione, vi siano elementi che possano configurare una data certa (consigliata la firma dei RLS).

Riepilogo degli obblighi normativi

Norme

Modalità di adempimento

Registrazioni: 
(D.P.R.547/55, D.M. 12.9.1958, D.lgs. 242/96, D.M. 5.12.1996, D.lgs. 81/08)
- registrazioni cronologiche
- registrazione di tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti o equiparati, con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
rilevare cognome, nome, età, data dell'infortunio e della ripresa del lavoro reparto e qualifica professionale, cause e circostanze, natura e sede della lesione, conseguenze in termini di salute, somma delle giornate di assenza e eventuale % di inabilità riconosciuta dall'INAIL
Istituzione del registro: 
(D.M.12/9/58 art. 2)
- il registro deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco, le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile, eventuali correzioni debbono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile
Facoltà di adottare un registro informatizzato: 
(D.M.L.P.S. 10/08/1984)
in alternativa al registro infortuni cartaceo le aziende possono istituire un sistema accentrato di registrazione, costituito da schede individuali conformi al modello indicato nel decreto in esame. L'autorizzazione all'accentramento dovrà essere richiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Normativa di riferimento

D.P.R. 547/55, D.M. 12/9/58, D.M. 10/8/84, D.M. 5/12/96, D.lgs. 81/08, Legge Regionale 21/2005, Legge Regionale 13/2013