Turismo in paesi convenzionati con l'Italia

Paesi con i quali lo stato italiano ha stipulato convenzioni bilaterali e categorie interessate:

  • Argentina:
    - per i soli pensionati di tutte le categorie e loro familiari a carico
  • Australia:
    - tutti i cittadini italiani ed australiani residenti in Italia ed aventi diritto all'assicurazione di malattia, relativamente ad un temporaneo soggiorno per un massimo di sei mesi nell'arco dell'anno solare, prorogabile sino a completa guarigione, se interviene una malattia;
    - personale rappresentanze diplomatiche (e familiari conviventi).
  • Brasile:
    - per lavoratori subordinati ed assimilati del settore privato e lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori subordinati;
    - pensionati delle predette categorie;
    - familiari a carico delle predette categorie.
    - Esclusioni: pubblici dipendenti.
  • Capoverde:
    - A tutti gli assistiti iscritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale che siano lavoratori subordinati del settore pubblico e privato ed autonomi;
    - titolari di pensione delle predette categorie;
    - familiari a carico delle predette categorie, in base alla legislazione di residenza.
  • Jugoslavia:
    - (Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia Erzegovina) per lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori autonomi assimilati al settore privato;
    - pensionati delle predette categorie;
    - familiari a carico delle predette categorie, nonché, disoccupati o in mobilità (solo per il periodo in cui viene corrisposta l'indennità di disoccupazione o di mobilità) e relativi familiari a carico.
  • Principato di Monaco:
    - cittadini dei due Stati ed i profughi e gli apolidi residenti in uno dei due Stati che siano lavoratori subordinati del settore privato ed assimilati (autonomi);
    - titolari di pensione delle predette categorie;
    - familiari a carico delle predette categorie in base alla legislazione di residenza.
    - Limitazioni: i dipendenti pubblici ed i pensionati di tale categoria, in applicazione dell'art. 11 della Conv., hanno diritto alla copertura della malattia e della maternità solo per: temporaneo soggiorno (cure urgenti); trasferimento per cure (autorizzazione preventiva).
    - Esclusioni: agenti diplomatici e consolari (coloro che sono occupati presso questi ultimi possono optare).
  • San Marino:
    - per tutti i lavoratori e le persone assicurate al S.S.N a prescindere dalla loro cittadinanza;
    - titolari di pensione;
    - disoccupati;
    - familiari a carico delle predette categorie.
  • Tunisia:
    - per i lavoratori subordinati ed assimilati, autonomi;
    - familiari aventi diritto delle predette categorie;
    - titolari di pensione delle predette categorie;
    - superstiti delle predette categorie (di qualsiasi nazionalità).
    - Esclusioni: pubblici dipendenti (il personale delle rappresentanze diplomatiche può optare).
    - Il temporaneo soggiorno è limitato solo per i lavoratori tunisini del settore privato occupati in Italia che rientrano nel Paese di origine (Tunisia) e relativi familiari a carico.

Qualora ci si rechi temporaneamente per turismo in uno dei sopra citati paesi e si rientri nelle categorie previste, il Distretto Sanitario rilascia per il periodo richiesto (e per un massimo di tre/sei mesi, rinnovabili) i modelli espressamente previsti dalle singole Convenzioni Bilaterali che garantiscono la copertura assicurativa dell'assistenza sanitaria, in forma diretta.
Si potrà quindi beneficiare, unitamente ai familiari aventi diritto, delle prestazioni sanitarie urgenti ed eventualmente del ricovero ospedaliero non programmato.
Per ottenere i vari modelli, è necessario presentarsi con la tessera sanitaria presso gli sportelli amministrativi dei Distretti sanitari (per indirizzi e orari consulta "Sedi di riferimento" a fondo pagina), preferibilmente a quello di appartenenza.

È possibile, nonostante la presentazione dei rispettivi modelli, che si debbano pagare in proprio le spese per le prestazioni sanitarie ricevute all'estero.
In merito all'ammissibilità al rimborso, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria valuta la documentazione clinica, circa la legittimità dei presupposti essenziali sulla necessità e sull'urgenza delle cure, provvedendo poi al rimborso, nella misura determinata dall' Istituzione sanitaria estera del luogo di temporaneo soggiorno.

Per ottenere l'eventuale rimborso, con la documentazione di spesa che ne dimostra il pagamento, già effettuato, corredato dal relativo referto diagnostico, ci si può rivolgere a: