Concessione indennità tubercolare (non assistiti INPS)

I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'INPS, oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto a percepire da parte dei competenti organi del SSN le indennità previste dall'art. 5, comma 2 della Legge 88/1987.  

Chi può beneficiare dell'indennità:

  • cittadino italiano;
  • cittadino straniero che abbia acquisito la cittadinanza italiana; I loro familiari a carico nella misura del 50% rispetto al titolare, a condizione che siano affetti dalla stessa malattia e siano stati sottoposti a trattamenti terapeutici presso le Aziende Sanitarie;
  • i rifugiati politici

Ai sensi della L.419/1975, ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti del nucleo familiare assistibile:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, affiliati, affidati, naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;
c) i fratelli e le sorelle a carico;
d) i genitori e gli equiparati a carico che hanno superato 60 anni se uomini e 55 se donne.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) il limite massimo è fissato fino al 21° anno di età.

Nel caso di iscrizione ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico.
Questi limiti di età non si applicano nel caso di persone che risultano permanentemente inabili al lavoro. 

Qual è il reddito di riferimento:
Se il titolare del beneficio è un cittadino maggiorenne, inserito in un contesto familiare, il reddito da prendere in considerazione, al fine della corresponsione dell'indennità in questione è quello del nucleo familiare, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini fiscali IRPEF. 

Le indennità delle quali si può beneficiare:
Le indennità sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo, dalla data di entrata in vigore della L. 88/87

Indennità di ricovero o di cura ambulatoriale:
Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale viene corrisposta, sia all'assistito che ad eventuali familiari, pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari, per un periodo di 180 giorni, compresi domeniche e festività, un'indennità giornaliera in misura intera. L'indennità decorre dal giorno dell'inizio della malattia tubercolare anche se inizialmente sia stata certificata come comune e, a seguito di accertamenti, sia poi risultata di natura specifica. Si riduce dal 181° giorno e dura fino a quando l'assistito necessita di cure (fino alla data della stabilizzazione, o guarigione clinica);

Indennità post-sanatoriale:
Durante il periodo di trattamento post-sanatoriale, seguente un periodo di ricovero o cura ambulatoriale non inferiore a sessanta giorni, viene corrisposta, sia all'assistito che ad eventuali familiari, pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari, per un periodo di 24 mesi, un'indennità giornaliera, decorrente dal giorno successivo alla data di guarigione clinica o stabilizzazione. Rimane sospesa nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare inferiore a 60 giorni e si interrompe nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare superiore a 60 giorni. Questa indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera di ricovero o cura ambulatoriale;

Assegno di cura o di sostentamento:
Dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale, viene corrisposto, all'assistito ed ai loro familiari a carico, per un periodo di 2 anni di cura o di sostentamento, rinnovabile di due anni in due anni, fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari, un assegno mensile, pagabile in rate mensili posticipate. Si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure. Ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se permangono i requisiti amministrativi e sanitari;

Assegno natalizio:
da corrispondere nel mese di dicembre in misura fissa, qualora l'interessato abbia usufruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di indennità antitubercolare. Non occorre presentare apposita domanda per ricevere l’assegno natalizio.

Importi da corrispondere anno 2013:
Le modalità di corresponsione delle indennità vengono determinate, ogni anno, dal Ministero dell'Interno, tramite la Regione FVG, con apposita circolare. Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

• autocertificazione reddito (vedi "Modulistica");
• dichiarazione dell'INPS - attestazione di rifiuto della corresponsione dell'indennità da parte dell'INPS, di non essere assicurati presso l'INPS, oppure di non essere assistiti INPS per difetto assicurativo);
Inoltre:
Per la richiesta di indennità di ricovero o cura ambulatoriale:
• attestazione di ricovero o inizio cura;
• cartella clinica;
• attestazione di dimissione o fine cura.
Per la richiesta di indennità di trattamento post-sanatoriale:
• attestazione di ricovero;
• cartella clinica;
• attestazione di dimissione o fine cura, che indichi la stabilizzazione o guarigione clinica.
Per la richiesta di assegno di cura o di sostentamento:
• attestazione di permanenza dei requisiti sanitari che danno diritto all'indennità.

Ad istanza di parte.
La domanda va presentata al proprio distretto di appartenenza.

30 giorni.
Entro 90 giorni dalla fine dell'indennità post-sanatoriale ovvero dalla fine del precedente assegno di cura e sostentamento è necessario presentare una nuova domanda, sempre sul Modello 1 (vedi "Modulistica").

Regolamento di pubblica tutela.

Dove e quando

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      +39 040 399 7835
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Dal 1 giugno per fissare l’appuntamento telefonare al numero 040 399 2977 dalle ore 09:00 alle 11:00, dal lunedì al venerdì (nel corso della telefonata verrà indicata anche la documentazione necessaria da portare al Distretto).

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Si comunica che tutte le attività amministrative distrettuali verranno eseguite esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero  040 399 7404 dalle ore 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì (nel  corso della telefonata verrà indicata anche la documentazione necessaria da portare al Distretto), o scrivendo a amministrative.d4@asugi.sanita.fvg.it

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  • Art. 5, comma 2 della Legge 88/1987, art.5, comma 2;
  • Legge 6 agosto 1975, n.419;
  • Circolare n.27/2000 del Ministero dell’Interno.