Concessione indennità tubercolare (non assistiti INPS)

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• autocertificazione reddito (vedi "Modulistica");
• dichiarazione dell'INPS - attestazione di rifiuto della corresponsione dell'indennità da parte dell'INPS, di non essere assicurati presso l'INPS, oppure di non essere assistiti INPS per difetto assicurativo);
Inoltre:
Per la richiesta di indennità di ricovero o cura ambulatoriale:
• attestazione di ricovero o inizio cura;
• cartella clinica;
• attestazione di dimissione o fine cura.
Per la richiesta di indennità di trattamento post-sanatoriale:
• attestazione di ricovero;
• cartella clinica;
• attestazione di dimissione o fine cura, che indichi la stabilizzazione o guarigione clinica.
Per la richiesta di assegno di cura o di sostentamento:
• attestazione di permanenza dei requisiti sanitari che danno diritto all'indennità.

Ad istanza di parte.
La domanda va presentata al proprio distretto di appartenenza.

30 giorni.
Entro 90 giorni dalla fine dell'indennità post-sanatoriale ovvero dalla fine del precedente assegno di cura e sostentamento è necessario presentare una nuova domanda, sempre sul Modello 1 (vedi "Modulistica").

Regolamento di pubblica tutela.

Dove e quando

responsabile:
Direttore SC Distretto Trieste 1

struttura di riferimento:
SC Distretto Trieste 1


responsabile:
Direttore SC Distretto Trieste 2

struttura di riferimento:
SC Distretto Trieste 2

responsabile:
Direttore Amministrativo

struttura di riferimento:
Direzione Amministrativa

  • Art. 5, comma 2 della Legge 88/1987, art.5, comma 2;
  • Legge 6 agosto 1975, n.419;
  • Circolare n.27/2000 del Ministero dell’Interno.