Esenzioni ticket per status e reddito
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Il diritto all’esenzione per status e reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.
Cosa sapere
Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle seguenti categorie:
(Legge 537/1993 e successive modificazioni - art. 8, comma 16).
| CODICE ESENZIONE | CONDIZIONE DI STATUS E REDDITO |
| E01 | Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98. |
| E02 | Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore ad € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. |
| E03 | Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico |
| E04 | Titolari di pensioni al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore ad € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico |
L’assistito esente per status e reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.
L’esenzione per reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica, e quindi la prescrizione di farmaci non rientra nel regime di esenzione.
Le casalinghe e gli studenti fruiscono dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria solo se rientrano in uno dei quattro casi previsti per l'esenzione.
Per poter beneficiare dell'esenzione ticket per motivi di status e reddito, il medico prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e specialista) certifica il codice dell'esenzione al momento della compilazione della ricetta.
I non residenti, seppur domiciliati nel territorio di competenza di ASUGI possono reperire l'apposito certificato presso la competente Azienda Sanitaria di residenza (il riconoscimento del diritto all'esenzione è di competenza dell'Azienda Sanitaria di residenza e non può essere effettuato da quella dove si è, per esempio, solo domiciliati per motivi di lavoro o studio).
Nulla varia per le esenzioni per patologia, per invalidità civile o del lavoro.
Cosa fare
Come ottenere il certificato di esenzione
Il riconoscimento del diritto all’esenzione viene rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate alla Regione, alle Aziende Sanitarie e ai medici di famiglia, e viene aggiornato il 1° aprile di ogni anno.
Il certificato di norma viene recapitato tramite posta presso la propria abitazione.
In caso di mancato ricevimento, il cittadino che è inserito negli elenchi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) può presentarsi presso uno degli sportelli CUP abilitati munito del proprio documento di identità per richiedere la ristampa del proprio certificato di esenzione, senza produrre ulteriore documentazione.
Vi sono alcune categorie di assistiti che, pur se in possesso dei requisiti, non possono essere inseriti automaticamente negli elenchi, come ad esempio i neonati, i disoccupati o i cittadini che essendo in possesso di redditi in base ai quali si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (es. pensionati) non risultano negli elenchi prodotti dal Ministero dell’Economia e Finanze.
L’assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione (ad esempio, perché sa che nell’anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all’Agenzia delle entrate, oppure perché ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso l'Azienda Sanitaria e chiedere un certificato di esenzione per reddito.
Il cittadino che non sia direttamente certificato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ma che ritenga di aver diritto all'esenzione, può ottenere l'attestazione tramite:
1) presentarsi ad uno sportello Cup, come da giornate ed orari previsti (vedi Dove e quando sotto)
2) compilando la domanda online sul sito (vedi link in alto)
3) tramite il Portale della Salute digitale Sesamo
Chi può presentare richiesta
- Hanno diritto ad autocertificarsi gli assistiti nel territorio dell’ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) che comprende le province di Trieste e Gorizia.
Sono esclusi dall’autocertificazione gli assistiti Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), gli Europei Non Iscritti (ENI) e gli Assistiti Italiani residenti all’estero (AIRE). In relazione al diritto all’esenzione per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti che sono iscritti al SSN secondo le norme vigenti si ricorda che, ai sensi dell’art. 34 del Testo unico n. 286/1998, è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Pertanto per tali assistiti, come per i cittadini italiani che hanno solo o anche altri redditi dichiarati all’estero è consentita l’autocertificazione. Il reddito da considerare ai fini della verifica del diritto all’esenzione è quello cumulato prodotto in Italia e all’estero. - La dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 oppure dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
a) genitore esercente la potestà, se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori.
b) tutore se l’interessato è interdetto;
c) interessato con l’assistenza del curatore o dell’amministratore di sostegno se l’interessato è soggetto a curatela o amministrazione di sostegno;
d) coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute. - L’interessato e i dichiaranti devono presentarsi allo sportello muniti dei documenti di identità in corso di validità.
Il delegato dovrà presentarsi sia con il proprio documento che con quello del delegante.
Nel caso di bambini dai 0 - 6 anni aventi diritto all'esenzione, uno dei genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) deve presentarsi con un documento d'identità in corso di validità suo e del figlio/a. - L'assistito può richiedere il certificato nominativo dell'esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza avente diritto all'esenzione per reddito in qualità di familiare a carico.
Durata dell'esenzione
Una volta emesso, Il certificato di esenzione, verrà trasmesso telematicamente al rispettivo Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, nelle 24/48 ore successive.
È comunque buona norma portare con sé una copia cartacea del certificato da esibire ad ogni accesso presso le strutture sanitarie in cui effettuerà le prestazioni.
Le esenzioni E01, E03, E04 hanno validità a partire dal 1 aprile con scadenza il 31 marzo dell’anno successivo.
L’esenzione E02 ha validità a partire dalla data di rilascio con scadenza il 31 dicembre dello stesso anno, sempre che non ne decada prima il diritto (assunzione).
Il certificato di esenzione si può sottoscrivere in qualunque momento dell'anno.
Sulle richieste di esenzione saranno eseguiti controlli tesi a verificare la veridicità di quanto dichiarato così come previsto dalla normativa vigente.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Sanitaria di residenza, e attivare le procedure di revoca o di annullo del certificato.
La responsabilità di usufruire delle prestazioni in regime di esenzione è sempre dell'assistito.
Modalità di verifica dell’autocertificazione per età e reddito
L'Azienda Sanitaria in collaborazione con la Guardia di Finanza, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate dagli assistiti sulla base delle segnalazioni del Sistema Tessera Sanitaria (STS).
In caso di beneficio dell'esenzione ticket indebitamente fruito, i Nuclei Territorialmente Competenti della Guardia di Finanza applicheranno la relativa sanzione amministrativa (art.316 ter c.2 del Codice Penale - indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - in combinato disposto con l'art.13 della legge 689/81).
Ulteriori informazioni:
gli interessati possono rivolgersi all’Agenzia delle Entrate o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) per quanto concerne gli aspetti fiscali e presso la sede INPS, competente per territorio, per quanto riguarda la pensione al minimo e l’assegno (ex pensione) sociale.
Dove e quando
34129 Trieste (TS)
34149 Trieste (TS)
34015 Muggia (TS)
34151 Trieste - Trst (TS)
34170 Gorizia (GO)
34074 Monfalcone (GO)
34073 Grado (GO)
34071 Cormons (GO)
34072 Gradisca d'Isonzo (GO)
34070 Mossa (GO)
34170 Gorizia (GO)
Trasparenza
Legge 537/1993 e successive modifiche e integrazioni.