Gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte di dipendenti ASU GI

L'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017, garantisce la tutela del dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Su segnalazione del dipendente

Per quanto riguarda ASUGI, il dipendente che intende segnalare una condotta illecita può:

a) compilare il Modulo reso disponibile dall’Azienda e trasmetterlo

 – all’indirizzo email: segnalazioneilleciti@asugi.sanita.fvg.it, utilizzato esclusivamente dal RPCT e dal personale di supporto eventualmente da questi individuato

 – tramite posta interna, con indicata la dicitura RISERVATO, in doppia busta chiusa da destinare al:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ASUGI
dott. Michele Rossetti
SC SISOF
Via Giovanni Sai 1


– a mezzo del servizio postale, in doppia busta chiusa, evidenziando la dicitura RISERVATO, indirizzata al:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
dott. Michele Rossetti
SC SISOF
Via Giovanni Sai 1 - 34128 Trieste

 

b) richiedere un appuntamento riservato con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  e procedere alla segnalazione in forma verbale.
     Il RPCT provvederà a redigere apposito verbale dell’incontro e ad acquisire la denuncia secondo il modello pubblicato sul sito che poi verrà protocollato secondo la classificazione specifica.

Il RPCT, se opportuno con la collaborazione di altro personale aziendale di volta in volta individuato, si occupa della prima istruttoria in merito alla segnalazione, eventualmente anche ricevendo in via riservata il segnalante o le persone informate dallo stesso indicate nella segnalazione. La denuncia, resa anonima, può  essere trasmessa ad altri soggetti, per le sole finalità legate all’accertamento dei fatti avvenuti.

Il termine per l’avvio dell’istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.
Il termine per la definizione dell’istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa.

Ove necessario, il Direttore Generale può autorizzare il RPCT ad estendere il termine, fornendo adeguata motivazione.

Segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile

Dove e quando

responsabile:
Direttore Generale

- Art. 54 bis D.lgs. 165/2001

- Regolamento aziendale (vedi modulistica) pubblicato in Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali  / Atti generali / Atti amministativi generali