Obbligatorietà vaccinazione anti covid-19 per gli over 50

Aggiornamento normativa obbligo vaccinale over 50
Il 15 luglio 2022 è stata pubblicata in G.U. Serie Generale n.164 la conversione del Decreto Legge AIUTI nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, che all'articolo 51-ter (Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2) introduce la seguente modifica all'art. 4-sexies del DL 44/2021 che determina una variazione dei criteri con cui individuare gli inadempienti all'obbligo vaccinale sanzionabili. 
 
Art. 4-sexies
 (Sanzioni pecuniarie).
 
  1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
    a) soggetti che alla data del 15 GIUGNO 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
    b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 GIUGNO 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute;
    c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 GIUGNO 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle certificazioni  verdi  COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.2.
La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
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La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il Ministero della Salute, mediante avviso dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio.

I destinatari entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso comunicano all'Azienda sanitaria competente (di residenza o domicilio sanitario) la ragione di assoluta e oggettiva impossibilità a vaccinarsi o l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale.

Nel caso di competenza dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, l'indirizzo pec a cui presentare la certificazione è: asugi@certsanita.fvg.it  l'invio è possibile sia da posta ordinaria che certificata.
Nella mail dovranno essere allegati:

  • la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la conformità all’originale dei documenti prodotti in copia (scaricabile in fondo alla pagina);
  • il modulo con le informazioni necessarie obbligatorie (scaricabile in fondo alla pagina);
  • fotocopia del documento di identità;
  • fotocopia della documentazione attestante la ragione di assoluta ed oggettiva impossibilità a vaccinarsi o la documentazione sanitaria a supporto che deve pervenire in formato telematico e deve essere rilasciata dal proprio medico di medicina generale oppure dal medico vaccinatore. Non verranno accettate certificazioni sanitarie che non rispettano i requisiti suddetti. 
  • fotocopia della comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Sempre entro dieci giorni, gli stessi destinatari dell’avviso danno notizia all'Agenzia delle Entrate - Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione accedendo all’Area Riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it (come da istruzioni contenute nell’avviso).
L'Azienda sanitaria competente, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del cittadino, dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate - Riscossione l'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità oggettiva di adempiervi.
Qualora l'Azienda sanitaria non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, l’Agenzia delle Entrate provvede, entro centottanta giorni dall’inizio del procedimento, a inoltrare al cittadino un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.