Accesso agli atti
Accesso ex L. 241/1990 ad atti generali non di competenza specifica di altre Strutture Complesse
Casi di accesso a documenti sanitari particolarmente complessi
Indagini difensive ex art. 391 quater c.p.p.
Cosa sapere
Utenti e difensori che fanno richiesta di accesso agli atti
Qualora l’istanza sia presentata da soggetto diverso dall’interessato essa può essere inoltrata corredata alternativamente dai seguenti documenti:
- delega rilasciata dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del medesimo in corso di validità;
- procura generale, rilasciata da un notaio;
- procura speciale rilasciata dal cliente ad un avvocato per la tutela dei propri diritti od interessi;
- autocertificazione della qualità di legale rappresentante di persona fisica (tutore, curatore, ecc…) o giuridica ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei casi disciplinati dall’art. 47 D.P.R. 445/2000, per attestare ad es. la qualità di erede. Resta inteso che su queste due ultime ipotesi si dovranno eseguire i controlli a campione, da effettuarsi ai sensi dell’art. 71 s.s. del D.P.R. 445/2000.
Qualora l’istanza non sia consegnata a mano dall’interessato al protocollo aziendale:
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dell’interessato.
Cosa fare
Su richiesta dell'interessato e in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore applicabile e dal regolamento aziendale
Accesso diretto o mediante una persona delegata o un legale
Come da regolamento aziendale in conformità alla normativa
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso agli atti strumenti di tutela.
Decorsi i termini del procedimento ostensivo, l’interessato può rivolgersi, in caso di inerzia, al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ovvero ricorrere alla tutela giurisdizionale amministrativa.
Nel corso del procedimento l’interessato può rivolgersi, in caso di inerzia, al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ovvero ricorrere alla tutela giurisdizionale amministrativa.
La sola visione dei documenti è gratuita.
Il rilascio di copia è subordinato al pagamento del costo di riproduzione.
Il costo delle spese di eventuale spedizione postale è a totale carico del richiedente.
Il pagamento va effettuato:
- con contanti presso l'ufficio:
Cassa Aziendale Centrale – Via del Farneto 3 – 34142 Trieste
(6° piano stanze 618-619)
Orario: martedì-mercoledì e giovedì 9:30 - 12:30
oppure
- tramite bonifico bancario o conto corrente postale, specificando la causale del versamento – vedi IBAN e pagamenti informatici
oppure
- con contanti o bancomat presso gli sportelli del CUP per quanto riguarda la copia della cartella clinica.
Atti richiesti
Dove e quando
34142 Trieste (TS)
da lunedì a giovedì: 8.00 - 16.00
venerdì: 8:00 - 13:00
Trasparenza
- L. 241/1990
- Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso e la visione di atti e provvedimenti amministrativi di cui al provvedimento ex AOUTS n. 05.01.2007 e al provvedimento ex AAS1 n. 62 dd 23.02.2015