Notifica preliminare cantieri edili
Cosa sapere
Il committente/responsabile dei lavori nei cantieri edili in cui (vedi art. 99 del D.Lgs. 81/2008):
- sono presenti più imprese esecutrici anche non contemporaneamente;
- opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.
ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale (Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e alla Direzione Territoriale del Lavoro una comunicazione (detta Notifica preliminare), con la quale informa delle attività che si effettueranno.
Dal 1° gennaio 2023 in Friuli Venezia Giulia è obbligatorio segnalare l’avvio dei lavori edili mediante notifica ex art. 99 del D.Lgs 81/08 solo attraverso il Portale Regionale Cantieri - https://portalecantieri.regione.fvg.it/login
Cosa fare
Su richiesta dell'interessato.
Il contenuto informativo obbligatorio della notifica è definito dalla norma stessa (allegato XII del D.Lgs. 81/2008).
La Notifica deve essere inviata prima dell'inizio dei lavori e deve seguire anche gli eventuali aggiornamenti.
L'invio della Notifica Preliminare costituisce anche condizione per poter accedere ad eventuali benefici e sgravi fiscali (es: 50% per risparmio energetico, 36% per lavori edili).
Gli organi di vigilanza sono così informati della presenza nel territorio di cantieri che possono comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori e possono programmare conseguentemente l'attività di prevenzione e vigilanza.
Valutazione e/o protocollazione al ricevimento della notifica: tempo massimo 10 giorni dal ricevimento di eventuali ulteriori precisazioni.
Dove e quando
34128 Trieste (TS )
Trasparenza
Decreto Legislativo 81/2008, art. 99 e allegatoXII.